(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Umbria del 9
                            gennaio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  La  legge  regionale  12  settembre  1994,  n.  33,  e' cosi'
modificata:
    All'art. 2 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
      "1-bis)  L'acquisto  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  1,
finalizzato  alle  opere  ivi  previste  puo' essere operato mediante
acquisizione  di  aziende  ricettive  in  esercizio o di non meno del
sessanta  per  cento  delle  partecipazioni  al  capitale  sociale di
imprese esercenti attivita' turistico-ricettive;
      1-ter)  Nella fattispecie prevista al comma precedente la spesa
ritenuta  ammissibile  e'  valutata  sull'importo minore tra la spesa
sostenuta   per   l'acquisto  delle  quote  societarie  e  il  valore
dell'immobile oggetto di intervento".