(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria del 9 gennaio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, e' cosi' modificata: All'art. 2 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis) L'acquisto di cui alla lettera c) del comma 1, finalizzato alle opere ivi previste puo' essere operato mediante acquisizione di aziende ricettive in esercizio o di non meno del sessanta per cento delle partecipazioni al capitale sociale di imprese esercenti attivita' turistico-ricettive; 1-ter) Nella fattispecie prevista al comma precedente la spesa ritenuta ammissibile e' valutata sull'importo minore tra la spesa sostenuta per l'acquisto delle quote societarie e il valore dell'immobile oggetto di intervento".